Norme e trasparenza delle informazioni garantiscono processi e salute del consumatore
La tracciabilità dei prodotti alimentari è un argomento particolarmente sensibile perché relativo alla sicurezza alimentare che, nel corso degli anni, ha acquisito un’importanza rilevante per la salute dei consumatori.
Oltre ai vantaggi di gestione e logistica, per le industrie molti sono i vantaggi della tracciabilità dei prodotti alimentari, a partire dal contenimento degli scarti, al fine di limitare gli sprechi alimentari, fino al processo di tracing.
Allo stesso modo, mediante il sistema di tracciabilità il consumatore riceve informazioni trasparenti che documentano i processi della filiera e testimoniano la qualità dei prodotti – questo grazie alle nuove tecnologie (ad esempio il sistema blockchain) che rendono il processo di monitoraggio più veloce e sicuro.
Oggi, il consumatore attento si documenta, desidera e ha bisogno di certezze che il sistema di tracciabilità degli alimenti, regolamentato nel 2002 dalla Comunità Europea – regolamento (CE) n.178/2002, può offrire.
Il Regolamento (CE) n.178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
In merito alla trasparenza delle informazioni, nella Presentazione dell’Articolo 16 si legge che: Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.
Riportiamo di seguito gli articoli che maggiormente interessano il nostro settore, relativi ai temi della sicurezza alimentare e dell’importazione degli alimenti.
Il punto 12 cita: Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
(24) Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio.
L’aspetto relativo all’importazione degli alimenti da paesi terzi (non UE) è altresì trattato nella SEZIONE 3 denominata OBBLIGHI GENERALI DEL COMMERCIO ALIMENTARE all’Articolo 11 – Alimenti e mangimi importati nella Comunità – dove si espone nuovamente il concetto: Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
Con il regolamento delegato (UE) 2023/2429, la Commissione europea ha introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della frutta secca e a guscio (e altri prodotti maturati in UE), obbligo che favorisce le imprese virtuose, che lavorano con professionalità, nel pieno rispetto dei consumatori e delle regole, e i cittadini consapevoli, nonché maggiore sicurezza alimentare.
Il regolamento si applica a decorrere dall’1 gennaio 2025.
Nell’articolo 5, al paragrafo b, vi è un elenco di prodotti non soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione (tranne per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013) da cui estrapoliamo solo la frutta secca interessata:
iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
- iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
- v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
- vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
viii) noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
- ix) pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
- x) noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;
- xi) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
xiv) miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
- xv) miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39.
In merito alla provenienza della frutta secca e a guscio e ai luoghi di importazione, noi di Santo Santaniello sosteniamo che ogni luogo conferisce al frutto particolari caratteristiche, dal sapore al colore alla consistenza. Ed ognuno ha una sua intrinseca bontà.
La vera qualità – e trasparenza – sta nel rispetto del frutto, delle coltivazioni e degli agricoltori: se il terreno non viene sfruttato, se vengono rispettati i disciplinari di produzione e le condizioni di lavoro allora possiamo parlare di un prodotto veramente sano e di alta qualità.
Questi sono i principi e i valori di Santo Santaniello perché il rispetto paga più di qualsiasi altro guadagno.